In Svizzera, si definiscono « neobiota » gli organismi esotici introdotti dall’uomo in Europa, sia intenzionalmente sia accidentalmente. Tra questi, si considerano « specie invasive » quelle che, grazie alla loro capacità di diffusione, rischiano di causare danni ambientali, sociali o economici.
Si riconoscono tre categorie di neobiota:
I neozoi: animali
(p. es., la drosofila del ciliegio, Drosophila suzukii)
Le neofite: piante
(p. es., lo zigolo dolce, Cyperus esculentus)
I neomiceti: microrganismi
(p. es., il batterio Xylella fastidiosa, Xylella fastidiosa)
Come raggiungono la Svizzera?
Il numero di neobiota che arriva in Svizzera è in continuo aumento, a causa della globalizzazione dei mercati e dell’aumentata mobilità di persone e merci.
Si distinguono tre modalità principali d’entrata: introduzione intenzionale (dopo essere stata introdotta volontariamente, la specie sfugge al confinamento previsto e si diffonde nell’ambiente), introduzione accidentale (la specie si avvantaggia del flusso di persone e merci) e migrazione attiva (la specie migra da regioni limitrofe precedentemente colonizzate).
Una volta individuata la presenza di un neobiota sul territorio nazionale, bisogna valutarne la capacità di diffusione (dispersione) e la potenziale nocività (danni), nonché le misure di lotta a disposizione (strategia di lotta sostenibile).
Neobiota o organismi di quarantena?
In Svizzera, vengono definiti « organismi di quarantena » i neobiota nocivi e di potenziale rilevanza economica, che non sono presenti in Svizzera o lo sono solo localmente. Gli organismi di quarantena sono soggetti a un obbligo generale di notifica e lotta.
Link
Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (SR 916.201)
Ordinanza dell’UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste, OMF-UFAM (SR 916.202.2)
Ordinanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente, OEDA (SR 814.911)
Ordinanza sull’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi, OIConf (SR 814.912)
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