Con l’entrata in vigore del nuovo diritto svizzero in materia di salute dei vegetali, il virus sharka, che colpisce prugno, susino, albicocco e pesco, non è più considerato un organismo di quarantena. Questo cambiamento fa sì che non sia più soggetto né all’obbligo di notifica né a quello di lotta.
Dal primo gennaio 2020 è in vigore il nuovo diritto fitosanitario nazionale, che suddivide gli organismi precedentemente considerati di quarantena in nuove categorie. L’adeguamento si è reso necessario a causa del forte aumento del commercio internazionale di piante e parti di piante.
Secondo la nuova classificazione, anche la sharka, la malattia virale più pericolosa per le drupacee, non è più considerata un organismo di quarantena, bensì un «organismo regolamentato non di quarantena». Ciò fa sì che non sia più soggetto né all’obbligo di notifica né a quello di lotta.
Importanza delle misure preventive di contenimento
Non esistono prodotti per trattare le piante colpite da sharka. L’estirpazione e la distruzione immediata degli alberi infetti e di quelli adiacenti, radici comprese, rimane l'unico metodo efficace per tenere sotto controllo il virus. Impianti (frutteti, filari ornamentali, ecc.) allestiti con materiale vegetale d’importazione o dove la malattia è stata rilevata in passato, rappresentano situazioni maggiormente a rischio, che dovrebbero essere monitorate annualmente (controllo visivo degli eventuali sintomi su foglie e frutti).
Le principali misure di contenimento preventivo sono:
- acquistare solo materiale vegetale certificato/riconosciuto (astoni, marze e portinnesti),
- evitare l’importazione di materiale vegetale da regioni infette.
La nuova scheda tecnica Agroscope «Sharka (Plum Pox Virus)» contiene informazioni aggiornate sulla malattia e sulle procedure di controllo. Ulteriori informazioni si possono richiedere presso i servizi di consulenza cantonali attivi in frutticoltura o i servizi fitosanitari cantonali.