Importazione

In conformità con l’articolo 47 dell’ordinanza sulla la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali OsAIA, RS 916.307), le persone o imprese che importano alimenti per animali devono essere registrate e approvate presso l’Ufficio federale dell’Agricoltura OFAG, rispettivamente presso Agroscope. L’importazione di alimenti per animali di compagnia (petfood) a uso privato è esente da queste obbligazioni (OsAIA art. 1, al. 3, let. C)

Un documento con le domande più frequenti e le relative risposte è a disposizione:

Le imprese o le persone che desiderassero fare una domanda d’iscrizione (o di approvazione) sono pregate di farlo tramite il formulario ad hoc, consultare il seguente link: Moduli (tedesco)

Ultima modifica 05.12.2016

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